GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO PENALE
Assistenza legale gratuita attraverso il patrocinio a spese dello Stato.
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e quindi essere difesi gratis, coloro i quali godono di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l’istante ed il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo famigliare con lui conviventi.
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
Indipendentemente dai limiti di reddito, è poi prevista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale di gruppo. La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi diritto al beneficio a prescindere dall’esistenza dei requisiti di reddito di cui sopra.
La domanda deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato e la sottoscrizione autenticata, a pena di inammissibilità, dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.
L’istanza – con unita copia di un documento di identità – va depositata presso l’Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo.
Deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) ed il codice fiscale del richiedente e di tutti i familiari conviventi. Si deve dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale del nucleo familiare.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda. La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
A seguito dell’ammissione l’assistito non dovrà pagare più nulla: tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si dovrà pagare l’avvocato né un’eventuale consulente tecnico.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione del cambiamento delle condizioni di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 5 anni di reclusione e con la multa a 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.