Responsabilità degli Enti e sanzioni interdittive
23 aprile 2021
Lo Studio ha ottenuto dalla Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, all’udienza del 14.04.2021 e con la sentenza n. 14696, l’annullamento di una sentenza del Tribunale di Padova nella parte in cui, applicando ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. la sanzione pecuniaria prevista dalla L. 231/2001, aveva altresì applicato le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 della medesima legge.
La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza del nostro ricorso sia perché l’applicazione di tali sanzioni era rimasta estranea all’accordo sull’applicazione della pena sia perché le sanzioni interdittive non conseguono necessariamente alla condanna o al c.d. patteggiamento, E invero, se l’art. 25-septies prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art, 9 comma 2, la previsione va posta in relazione con gli artt. 11, 13 e 14 che da un lato escludono ogni automatismo e dall’altro lato impongono una scelta tra le sanzioni astrattamente previste, indicando i criteri ai quali il giudice in tale scelta deve attenersi.
In particolare, pur se l’illecito contestato prevede anche un tal genere di sanzioni, esse possono essere applicate solo se ricorre almeno una delle condizioni previste dalle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 13 e di tale ricorrenza, ovviamente, il giudice deve dare adeguata motivazione, motivazione in quel caso del tutto inesistente.
Va poi precisato che, secondo quanto dispone l’art. 14, il Giudice deve operare una scelta tra le sanzioni previste in astratto dalla norma, non potendo esse venire applicate congiuntamente in modo indiscriminato: la disposizione prevede infatti che “il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 11, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” e solo “se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente”. Anche del rispetto di quanto prevede l’art. 14 deve essere fornita adeguata motivazione.
Non avendo il Giudice in quel processo rispettato nemmeno il disposto di tale ultima norma, omettendo la valutazione dei criteri contenuti nell’art. 11 e non dando conto della eventuale necessità di un’applicazione congiunta, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’illegalità delle sanzioni interdittive inflitte annullando in parte qua la sentenza del Tribunale di Padova.
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